Con la Legge n. 165 del 19 novembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde del COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 20 novembre 2021 ed entrata in vigore il successivo 21 novembre, è stato convertito il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (c.d. “Decreto Green Pass”).
Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse in materia di lavoro.
1. Semplificazione per le verifiche della certificazione verde Covid-19 nel settore pubblico e privato (artt. 1 e 3 del D.L. n. 127/2021 come convertiti)
Di notevole rilievo sono le modifiche apportate agli artt. 1 e 3 del D.L. n. 127/2021 che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19, hanno previsto, sia nel settore pubblico che privato, la possibilità, per i lavoratori, di richiedere al datore di lavoro di consegnare copia della propria certificazione verde.
I lavoratori che opteranno per tale soluzione saranno dunque esonerati, per tutta la durata della validità del Green Pass, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Sul punto, si rileva che il Garante della Privacy, prima della entrata in vigore della Legge di conversione, ha sollevato alcune criticità a tali emendamenti, evidenziando innanzitutto che la consegna della certificazione verde al datore di lavoro rischierebbe di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica sottese al sistema del Green Pass. In particolare, l’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). Inoltre, la raccolta delle copie dei Green Pass contrasterebbe con il divieto, previsto dal Regolamento (UE) 2021/953, di conservare i dati sanitari per scopi diversi da quelli medici. Infine, secondo il Garante, la prevista facoltà di conservazione del Green Pass non può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, in quanto, dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso.
2. Scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa (art. 3-bis D. L. 127/2021 introdotto dalla Legge di conversione)
La L. n. 165/2021 ha introdotto l’art. 3-bis (inserito dopo l’art. 3 del D.L. n. 127/2021) prevedendo che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, la scadenza della validità del Green Pass, in corso di prestazione lavorativa, non dà luogo alle sanzioni amministrative irrogabili dal Prefetto, nella misura variabile da 600 a 1.500 Euro, previste dal D.L. n. 52/2021, come convertito dalla L. n. 87/2021.
Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
3. Sostituzione del lavoratore nel caso in cui l’impresa abbia meno di 15 dipendenti (art. 3, comma 7, D.L. n. 127/2021 come convertito)
La Legge di conversione modifica l’art. 3, comma 7 del D.L. 127/2021 apportando ulteriori novità per i datori di lavoro delle imprese con meno di quindici dipendenti.
In particolare, la norma prevede la possibilità per il datore di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del proprio dipendente a causa della mancata esibizione del Green Pass, di sospendere quest’ultimo per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
L’emendamento introdotto dalla legge di conversione ha previsto che i dieci giorni entro cui poter sostituire il lavoratore sospeso debbano intendersi esclusivamente come giorni lavorativi e che, diversamente da quanto previsto dal decreto oggetto di conversione, la sostituzione sia rinnovabile anche più volte, purché entro il 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
4. Somministrazione del lavoratore (art. 3, comma 4, D.L. n. 127/2021 come convertito)
Infine, la Legge di conversione ha modificato l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 127/2021 disponendo che per i lavoratori somministrati, la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass competa all’utilizzatore.
Diversamente, in capo al somministratore grava il solo onere di informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
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