Con la Circolare n. 107 pubblicata il 5 luglio 2017 (in ritardo rispetto alla data inizialmente stabilita del 30 giugno 2017), l’INPS ha fornito le nuove linee guida aventi ad oggetto la fruizione di prestazioni di lavoro occasionale tramite i nuovi istituti denominati rispettivamente contratto per prestazioni occasionali (cd. “PrestO”) e “Libretto Famiglia”. Più che sulla nuova disciplina del lavoro occasionale dettata dall’art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, il presente approfondimento riguarda le relative modalità operative, a partire da quelle concernenti la registrazione sul portale telematico INPS, che, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, dovrà essere obbligatoriamente effettuata per poter gestire i vari adempimenti che riguardano la prestazione lavorativa propriamente intesa. In particolare i canali che permettono la registrazione sono: (i) la piattaforma telematica INPS mediante la specifica procedura di accreditamento delle relative credenziali informatiche; (ii) gli appositi contact center che gestiranno, per conto dell’utente, tutti i vari incombenti tecnici (numero verde 803164); (iii) gli intermediari di cui alla L. n. 12/1979 e gli enti di patronati di cui alla L. n. 152/2001. Al momento della registrazione, gli utilizzatori saranno chiamati a compiere una scelta tra l’utilizzo del “Libretto di famiglia” o il “PrestO”; come è ormai noto, il primo è utilizzabile esclusivamente da persone fisiche per specifiche tipologie di prestazioni lavorative (perlopiù legate a esigenze domestiche), mentre il secondo dalle imprese con un massimo di 5 dipendenti, oltre che dalle amministrazioni pubbliche. In questa fase, gli utilizzatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi, tra le quali l’IBAN del conto corrente bancario, del libretto postale, ovvero, qualora ne sia in possesso, della carta di credito, sul quale l’Ente Previdenziale provvederà a versare il compenso pattuito entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Si evidenzia che l’INPS non dispone degli strumenti per verificare la corrispondenza tra gli estremi dell’IBAN e il lavoratore, quale effettivo intestatario. A tal riguardo, l’INPS si è dichiarato esente da ogni forma di responsabilità nei casi in cui i proventi vengano erogati a soggetti differenti rispetto ai legittimi destinatari. Nel caso di mancata indicazione dell’IBAN, l’INPS provvede ad erogare il compenso attraverso bonifico domiciliato, pagabile presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A., con oneri di pagamento interamente a carico del prestatore. Sarà direttamente Poste Italiane S.p.A. a dare comunicazione della disponibilità delle somme e delle modalità di riscossione al prestatore. In virtù del fatto che dette somme versate costituiscono il mero compenso per la prestazione svolta, per agevolare gli adempimenti che ricadono sul prestatore, non è richiesta la consegna, presso le sedi dell’Ente Previdenziale, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frode (vedi mod. SR163).
Il presupposto necessario affinché si possa ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale è che l’utilizzatore abbia preventivamente disposto il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso sul proprio “portafoglio telematico”. Le modalità di versamento sono: a) il versamento da attuare attraverso l’utilizzo del modello F24 mediante l’indicazione della causale “LIFA” nel caso in cui si tratti di “Libretto Famiglia” o della causale “CLOC” se si tratta di “PrestO”; b) strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente ovvero su carta di credito, accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS.
Per quanto concerne il settore del “baby sitting”, l’Istituto ha sottolineato che sarà ancora resa possibile l’emissione dei cd. voucher previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 sino alla data ultima del 31 dicembre 2017, a partire dalla quale tale bonus sarà erogato unicamente attraverso lo strumento del Libretto Famiglia.
L’Ente Previdenziale, infine, ha comunicato come resti ferma l’utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei suddetti voucher di cui al D.Lgs. n. 81/2015 erogati precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017.
In chiusura, è opportuno evidenziare come l’INPS abbia chiarito che i limiti economici entro i quali, nel corso di un anno civile, devono rientrare gli importi conferiti in virtù delle prestazioni di lavoro occasionale devono intendersi con riferimento “ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione”.
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Avv. Jacopo Ierussi
Dott. Sebastiano Cordaro