Con circolare sottoscritta il 5 gennaio 2022 dal Ministro della Funzione Pubblica e dal Ministro del Lavoro, viene “raccomandato” sia alle pubbliche amministrazioni che ai datori di lavoro privati di utilizzare il più possibile il lavoro agile (cd. smart working). In particolare, con riferimento alla pubblica amministrazione, nella circolare si legge che una delle principali caratteristiche del lavoro agile è la flessibilità, “pertanto ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile”. “In sintesi”, prosegue la circolare, “ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione”, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza.
Si rammenta che, nell’ambito della pubblica amministrazione, il ricorso allo smart working è possibile solo attraverso un accordo individuale, come previsto dall’articolo 18 della Legge n. 81/2017, a differenza del settore privato, con riferimento al quale, in base all’ultima disposizione normativa emergenziale (art. 17 del Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021), è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 l’attivazione del lavoro agile nella forma semplificata, senza quindi necessità di accordo individuale.
Inoltre, la circolare richiama l’attenzione sulla possibilità per le amministrazioni di avvalersi dei mobility manager aziendali, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza (per un approfondimento sul tema v. news del 13 ottobre 2021).
Riguardo al settore privato, la circolare ricorda che, al livello normativo, la prestazione del lavoro agile è prevista dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 che ne ha consentito l’utilizzo con modalità semplificate senza accordo individuale tra azienda e dipendente. Tale disciplina, dopo varie proroghe, è stata, da ultimo, prorogata al 31 marzo 2021 dal citato D.L. n. 221/2021. Del pari, anche gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 22 della Legge n. 81/2017 possono essere assolti in via telematica fino alla suddetta data del 31 marzo 2022. La circolare evidenzia poi che, anche per il lavoro privato, i piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.
In considerazione dello stato di emergenza, la circolare conclude, pertanto, raccomandando, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazioni dei tempi di lavoro e delle pause).
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