Capitolo primo – La falsa dispensa
Con l’art. 19, comma 2, del DL 18/2020, c.d. Cura Italia, è stato previsto che “I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsto dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
L’originaria stesura del comma in questione dispensava del tutto le aziende che, a causa della pandemia, intendevano ricorrere all’integrazione salariale ordinaria (CIGO) o all’assegno ordinario (FIS), da espletare la procedura di consultazione sindacale prevista, appunto, dalle norme del Decreto legislativo 148/2015 ivi richiamate.
Alcune componenti della colorata maggioranza di Governo, su evidente sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali, ottennero di inserire la parte finale della norma in esame, facendo così rientrare, di fatto, l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto da cui i datori di lavori sembravano essere stati “dispensati”.
Le aziende, dopo l’entusiasmo suscitato dall’iniziale lettura della prima parte della norma, hanno dovuto prendere atto che, salvo un’abbreviazione dei termini, nulla sostanzialmente era cambiato e che la consultazione andava fatta.
Capitolo secondo – La dispensa ritrovata
La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del DL 18/2020, tra le varie modifiche apportate, ha modificato il comma 2 dell’art. 19, confermando la dispensa dall’osservanza dei suddetti obblighi di informazione e di rispetto dei termini ed eliminando la parte che, come detto, li reinseriva. Questo il testo del comma 2 dell’art. 19.contenuto nella legge di conversione: “2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ……”; tanto ormai le consultazioni erano state fatte e la dicotomia poteva essere eliminata.
Capitolo terzo – L’incerta dispensa
La pandemia e le sue gravi conseguenze sul tessuto sociale e produttivo non riuscivano ad essere contenute e si rendeva necessario varare ulteriori misure emergenziali, dal c.d. DL Liquidità al recente DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34, contenente, tra l’altro, la prosecuzione degli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga per ulteriori settimane ed il loro rifinanziamento.
Tra una modifica e l’altra, il Legislatore, con l’art. 68 del DL Rilancio, è nuovamente intervenuto sul comma 2 dell’art. 19, facendo un pasticcio che, stando anche alla Relazione illustrativa della norma stessa, limita l’obbligo dell’informazione, della consultazione e dell’esame congiunto ai datori che ricorrono al FIS (assegno ordinario); si legge, infatti a pag. 65 della Relazione che “…. sempre per i beneficiari di assegno ordinario viene poi reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre successivi a quello della documentazione preventiva”.
Poiché risulta incomprensibile questa differenziazione, si deve presumere, che tutto dipenda da un errore: non aver messo una virgola, tra la parola “legislativo” e le parole “per l’assegno ordinario”; altrimenti il testo sarebbe rimasto invariato.
La modifica apportata è, infatti, la seguente: ”b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva” che, di fatto, ripropone la formulazione del comma 2 dell’art. 19 ante conversione.
Se, infatti, si aggiunge la modifica al comma 2 dell’art. 19, come modificato dalla ricordata legge di conversione 27/2020, questo è risultato: “ 2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. ……” .
Ultimo capitolo – La confusione regna sovrana
Le aziende, rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO che, a causa del protrarsi della grave situazione di crisi, sono costrette a prorogare il ricorso all’integrazione salariale, non sanno come procedere.
Inviare la comunicazione preventiva ed avviare la consultazione e l’esame congiunto oppure non fare niente e rischiare che l’INPS, in sede di esame della domanda, possa richiedere la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento della procedura di consultazione, rigettandola in mancanza di essa.
Nella situazione data, il nostro consiglio è quello di inviare alle Organizzazioni sindacali una comunicazione informativa della decisione di procedere alla proroga, con l’indicazione del periodo di sospensione o dell’arco temporale in cui le sospensioni saranno disposte, del numero di lavoratori interessati alle sospensioni, se queste saranno a zero ore o con rotazione e se il trattamento di integrazione salariale, a carico dell’INPS, sarà anticipato o ne verrà richiesto il pagamento diretto; senza, tuttavia, richiedere l’avvio della fase di consultazione e di esame congiunto.
Come finirà? Attendiamo il sequel…
Rosario Salonia