Il 7 maggio 2018 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Torino relativa al cd. caso “Foodora”, con la quale i cd. riders sono stati qualificati come lavoratori autonomi, e, in particolare, come collaboratori coordinati e continuativi.
Nel caso di specie, la subordinazione è stata esclusa perché i ricorrenti non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa mentre la Società non aveva l’obbligo di riceverla. Il rider, infatti, pur non essendo obbligato, poteva dare la propria disponibilità a lavorare in una determinata fascia oraria e, solo dopo l’eventuale conferma del turno da parte del datore, riceveva la notifica dell’ordine con l’indirizzo per la consegna.
Il rider poteva anche revocare la disponibilità confermata o non presentarsi senza subire sanzioni disciplinari.È stato accertato, a seguito di istruttoria, che non vi era alcuna sottoposizione al potere direttivo e organizzativo datoriale. Le indicazioni/verifiche sullo svolgimento dell’incarico da parte dei riders – tra cui la determinazione del luogo di partenza, il controllo dell’accettazione dell’ordine e i solleciti in caso di ritardo per garantire il rispetto dei tempi di consegna – erano dunque elementi riconducibili ad esigenze di mero coordinamento con il committente, e non ad un rapporto di lavoro subordinato.