Con la circolare n. 18 del 22.11.2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni riguardo la concessione delle riduzioni contributive previste dal DL. n. 510/1996, come modificato dal DL. n. 34/2014, per i contratti di solidarietà (di seguito, CdS) in favore delle aziende che, al 30 novembre 2017, abbiano stipulato un CdS, nonché quelle che ne abbiano avuto uno nell’anno 2016. La riduzione, la cui richiesta da trasmettersi nel periodo che va dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento, è stabilita nella misura del 35% della contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario lavorativo in misura superiore al 20%; viene riconosciuta per l’intera durata del CdS e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva interessata dal medesimo CdS.
Il provvedimento di ammissione o meno del beneficio viene emanato dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro ed è adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Nella successiva circolare n. 19 del 27.11.2017, il Ministero ha specificato come lo sgravio contributivo possa essere richiesto con un’unica domanda in rapporto al singolo accordo di solidarietà. Diversamente, in presenza di più accordi, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.