Nella seduta del 18 ottobre 2017, il Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 2208 in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (cosiddetto Whistleblowing). Il provvedimento è stato nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati per l’esame delle modifiche. In particolare il disegno di legge si prefigge lo scopo di tutelare il dipendente, pubblico o privato, che segnali fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Con riferimento al settore pubblico, il ddl che interviene a modificare il vigente art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, fornisce una definizione molto estesa del dipendente pubblico, ricomprendendovi rispetto al testo attualmente in vigore, non solo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (ossia enti di diritto pubblico non territoriali ed enti pubblici non economici), ma anche i dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c. (rubricato “Società controllate e società collegate”). La nuova disciplina si applica anche ai collaboratori, consulenti con ogni tipologia di incarico o contratto nonché ai lavoratori o collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi in favore della amministrazione pubblica. L’art. 1 del ddl 2208 prevede che colui (tra i soggetti sopra indicati) che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ovvero denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’eventuale adozione delle misure discriminatorie dovrà essere comunicata dall’interessato o dai sindacati più rappresentativi all’Anac , la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sempre a tutela del dipendente segnalante, il ddl stabilisce il divieto di rivelarne l’identità. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Quando, invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Sono previsti, poi, meccanismi sanzionatori tra cui l’applicazione da parte di Anac di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del responsabile che abbia adottato misure discriminatorie, previo accertamento della violazione. Non sono invece previste forme di premialità per le segnalazioni fondate. L’art. 2 del ddl 2208 (intitolato “tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”) riguarda invece i lavoratori del settore privato ed interviene con la modifica dell’art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti privati da reati, introducendo uno specifico obbligo di segnalazione nei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle società in base al D.Lgs. 231 cit., affinché gli stessi possano essere ritenuti efficaci ed efficacemente attuati. Tra le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, sempre nei modelli dovranno essere previsti anche canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione. Inoltre, nel sistema disciplinare adottato, dovranno essere previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante. A tutela del segnalante, il ddl prevede che il suo licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti sono nulli, a meno che il datore di lavoro dimostri che ad es. il trasferimento o il licenziamento o un’altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.
Cristina Petrucci