Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 30 giugno 2021, pronunciandosi sul ricorso ex art. 28 della Legge n. 300/1970 proposto dai sindacati NIDIL CGIL, FILT CGIL e FILCAMS CGIL di Bologna, nel confermare – in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019 – che il rapporto di lavoro dei c.d. “riders” è riconducibile alla fattispecie del rapporto di lavoro etero-organizzato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 cui, come noto, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, si è posto il problema relativo all’applicazione o meno anche dell’art. 28 della L. n. 300/1970 risolvendolo in senso positivo.
Nel caso di specie, i sindacati avevano lamentato che la società convenuta aveva imposto ai “riders” l’accettazione del CCNL stipulato dall’UGL in data 15 settembre 2020 condizionando la prosecuzione del rapporto a tale accettazione.
Il Giudice bolognese, nel ritenere applicabile l’art. 28 della L. n. 300/1970 al caso di specie, si è discostato dall’orientamento del Tribunale di Firenze che, con decreto del 9 febbraio 2021, aveva escluso l’applicabilità di tale norma, sostenendo che l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 riguarderebbe la sola disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato e non già quella processuale propria dell’art. 28 cit..
Per inciso, il Tribunale di Firenze aveva, altresì, affermato che il riferimento al “datore di lavoro” quale soggetto attivo della condotta antisindacale, contenuto nell’art. 28 cit., restringe “il perimetro di azione del procedimento per la repressione della condotta antisindacale ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata”. Pertanto, sempre secondo il Giudice fiorentino,il procedimento per la repressione della condotta antisindacale, garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere esteso “alle organizzazioni sindacali di soggetti, quali i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali”.
Tornando al provvedimento in esame, il Tribunale di Bologna, nel pervenire alla conclusione sopra evidenziata, ha affermato che l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 non esclude esplicitamente l’applicazione delle norme processuali. Peraltro, ad avviso del Giudice, l’art. 28 non è una norma meramente processuale poiché individua i beni giuridici da tutelare (libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero) al fine di reprimere, mediante uno strumento processuale, qualunque comportamento che leda i predetti beni.
Sul punto, il Tribunale ha rimarcato che “i comportamenti da reprimere hanno sovente natura plurioffensiva, in quanto i beni tutelati non pertengono esclusivamente all’organizzazione sindacale, ma anche al singolo lavoratore (…). Ed invero, l’intreccio fra diritto processuale e diritto sostanziale e la possibile plurioffensività dei comportamenti antisindacali appare particolarmente evidente nel caso di azione ex art. 28 esercitata al fine della caducazione di un licenziamento antisindacale”.
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