L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 6774 del 17 settembre 2024, ha fornito un elenco delle violazioni che, sulla base del D.Lgs. n. 103/2024 recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della L. n. 118/2022” si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del succitato decreto.
L’Ispettorato, nel precisare che l’istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghidi lavoro, ha precisato che dal suddetto elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
Inoltre, gli illeciti compresi nell’elenco potranno ritenersi esclusi dalla nuova diffida qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.