La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45198, del 26 ottobre 2016, ha affermato che è reato la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature, essendo sufficiente l’idoneità al controllo a distanza dei lavoratori e la sola installazione dell’impianto.
Nella fattispecie, la Suprema Corte, confermando la pronuncia di merito, ha condannato alla pena dell’ammenda due amministratrici di una S.r.l., esercente un night club, per avere installato apparecchiature audiovisive dalle quali era possibile controllare a distanza l’attività dei lavoratori dipendenti, senza osservare le modalità indicate dalla Direzione Territoriale del Lavoro e in assenza di accordi con le rappresentanze sindacali.