Violazione del divieto di intermediazione di manodopera e pagamento delle ritenute d’acconto ai lavoratori

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18476 del 26 luglio 2017, ha precisato, seppur con riferimento ad una fattispecie ricadente nell’ambito di applicazione dell’abrogata L. 1369/1960, che i lavoratori occupati in violazione del divieto di intermediazione di manodopera sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore appaltante/interponente che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni.
Devono, dunque, ritenersi a carico dell’utilizzatore stesso, in via esclusiva, gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e normativi propri del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d’imposta per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni, ciò a prescindere dal fatto che la retribuzione non sia stata materialmente pagata dal committente, ma dall’appaltatore.