Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

Con sentenza del 7 settembre 2006, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, si è pronunciata in un caso di mancato riconoscimento ad un cittadino spagnolo, da parte del Fondo di garanzia del proprio paese, dell’indennità di licenziamento convenuta in sede di conciliazione, a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro. La Corte comunitaria ha statuito che nell’ambito di applicazione della Direttiva 80/987/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/74/CEE, vada applicato il principio generale di uguaglianza che esige che ove una normativa nazionale riconosca l’onere di pagamento in capo all’organismo di garanzia di indennità legali riconosciute con sentenza, dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, parimenti, lo stesso organismo ha l’onere di erogare le indennità riconosciute a seguito di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso ed approvato dall’organo giurisdizionale.
Alla stregua di tale principio di uguaglianza, pertanto, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna che violi lo stesso principio con l’escludere l’onere di pagamento da parte del Fondo di garanzia di indennità per scioglimento del contratto di lavoro, concordate in sede di conciliazione approvata dal giudice.