L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 177 del 16 marzo 2021, si è espressa in ordine al trattamento fiscale applicabile in caso di anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.
In particolare, l’Ente impositore, ha chiarito che il datore di lavoro può erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Richiamando una sua precedente circolare (la n. 29/E del 20 marzo 2001), ha precisato che, per indennità e somme erogate in dipendenza della cessazione del rapporto, devono intendersi quelle percepite una tantum in diretta correlazione con l’interruzione del lavoro.
Tra queste somme viene ricompreso anche l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’esodo del personale ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro. Sulla suddetta anticipazione, il datore di lavoro è, quindi, tenuto ad applicare la tassazione separata.