Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 267 del 15 giugno 2017, ha rigettato l’istanza di un’azienda che voleva utilizzare le informazioni contenute nel casellario giudiziale dei propri dipendenti per fornire ad una ditta appaltante ulteriori informazioni volte a selezionare i lavoratori da impiegare.
Il Garante ha ribadito che i datori di lavoro sono autorizzati al trattamento dei dati giudiziari qualora questo sia indispensabile per adempiere a specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa dell’Unione Europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro.
Pertanto, i datori di lavoro possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da una espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante in cui siano indicate le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati e le operazioni eseguibili.