Con circolare n. 199 del 15 novembre 2016, l’INPS è intervenuta in ordine alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.Lgs. 148/2015 con particolare riferimento all’operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive.
In particolare, l’Istituto ha chiarito che la decorrenza del contributo addizionale ex art. 5, D.lgs. n. 148/2015, si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a partire dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data. Per i trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
Per quanto concerne invece i trattamenti di integrazioni salariali straordinarie, l’INPS ha chiarito che continua ad applicarsi la normativa previgente, compresa quella sul contributo addizionale, nelle seguenti fattispecie: proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015; istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.