Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare

L’INPS, con messaggio n. 304 del 25 febbraio 2021, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine alle modalità di presentazione delle domande di integrazione salariale per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la Pubblica Autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, prima dell’entrata in vigore del D.L. 104/2020, cd. “Decreto Agosto” convertito il L. 126/2020, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.
Pertanto, i datori di lavoro che operano nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità, da parte dei propri dipendenti, di raggiungere il luogo di lavoro, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale “COVID-19 – Obbligo permanenza” per periodi intercorsi tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020, fino a un massimo di quattro settimane e di venti giornate per CISOA.
L’Istituto previdenziale ha, altresì, specificato che le domande di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione.