La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27345 del 24 ottobre 2019, ribadendo un orientamento consolidato, ha ritenuto che, sia nel settore del lavoro privato, sia in quello del pubblico impiego privatizzato, il trasferimento per incompatibilità aziendale/ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva/Amministrazione, non abbia natura disciplinare ma organizzativa, come tale riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.
Ai fini di valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento, pertanto, non rileva la colpa del lavoratore e non è imposta l’osservanza delle garanzie sostanziali o procedimentali relative alle sanzioni disciplinari.