L’INPS con il messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corresponsione dell’indennità di malattia in caso di trasferimento del lavoratore, in costanza di malattia, in un altro Paese appartenente all’Unione Europea.
In particolare, è stato chiarito che il riconoscimento della suddetta indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto stesso.
l provvedimento di autorizzazione, inoltre, va riqualificato alla stregua di una valutazione medico-legale tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, che comporterebbero maggiori costi a carico dell’Istituto.
Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento, nonostante il parere negativo dell’INPS ( che non può essergli vietato), verrà applicata la sospensione del diritto all’indennità economica prevista per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia.