Con sentenza n. 29009 del 17 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente che assiste un parente disabile non può essere trasferito senza il suo consenso, anche se la nuova sede di lavoro è più vicina alla residenza della persona bisognosa.
Tale consenso, infatti, risulta imprescindibile e – come tale – necessario ai fini della legittimità del trasferimento, anche nell’ipotesi in cui il medesimo sia giustificato da esigenze tecnico-organizzative del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che il diritto del dipendente che assiste con continuità un familiare disabile, a non essere trasferito senza il suo consenso decorre dal momento della presentazione all’INPS della domanda di fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, a prescindere dalla data del provvedimento concessorio emesso dall’Istituto.