La Corte di Cassazione, con sentenza n. 398 dell’11 gennaio 2007, ha interpretato l’art. 47, co. 5 della Legge n. 428/1990, che come noto disciplina le modalità di prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento di azienda in stato di insolvenza, escludendo l’applicabilità della relativa disciplina ai dirigenti ed affermando che a tale speciale categoria di lavoratori resta applicabile l’art. 2112 c.c. secondo cui in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.