In base all’art. 1, comma 910 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), dal 1 luglio 2018, non è più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
In ragione di ciò, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 4538 del 22 maggio 2018, ha fornito il proprio parere in ordine a tale nuovo obbligo in capo ai datori di lavoro ed ai committenti.
Il suddetto obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci mentre restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.
La violazione della suddetta norma risulta integrata qualora la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore e nel caso in cui, nonostante vengano utilizzati gli strumenti di pagamento tracciabili, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato evidenziando, conseguentemente, uno scopo elusivo da parte del datore di lavoro.