La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8180 del 22 aprile 2016, ha affermato che il termine finale stabilito dal CCNL entro cui irrogare un provvedimento disciplinare si calcola a partire dalla scadenza dei termini concessi al lavoratore per rendere le proprie giustificazioni (che non deve essere inferiore a 5 giorni dal ricevimento della contestazione) e ciò anche nel caso in cui il lavoratore abbia reso tali giustificazioni in data antecedente al termine massimo previsto.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore volto a far valere l’illegittimità del licenziamento che avrebbe dovuto – ad avviso del lavoratore – essere irrogato entro i 5 giorni dal ricevimento delle giustificazioni, rese il giorno dopo il ricevimento della contestazione e non dalla scadenza del termine concesso dal CCNL al lavoratore per svolgere le sue difese.