Con ordinanza n. 3264 del 5 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’invito a riprendere il servizio, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, può essere avanzato dal datore di lavoro in qualsiasi momento, anche prima del limite massimo dei 30 giorni, indicato dall’art. 18, comma 5, della L. n. 300 del 1970.
Ne consegue che, in caso di reintegra, nell’ipotesi in cui non sia stato esercitato tempestivamente il diritto di opzione al riconoscimento delle 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dal ricevimento del formale invito del datore di lavoro, il rapporto si intende risolto di diritto solo allo scadere del suddetto trentesimo giorno.