L’INPS, con messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine al termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario così come previsto dal D.L. 34/2020 c.d. “decreto rilancio”, per effetto del quale l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato per il 31 maggio 2020. Per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.
L’INPS, infine, ha precisato che il ridotto termine di trasmissione delle domande riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale che va dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.