Tempestività della sanzione disciplinare: è sufficiente la manifestazione di volontà del datore di lavoro

Con la sentenza n. 22171 del 22 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro preveda un termine a decorrere dalla presentazione delle giustificazioni del lavoratore, entro cui il datore di lavoro deve intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, tale termine dovrà intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia manifestato tempestivamente la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che il lavoratore sia stato informato di tale dichiarazione successivamente allo scadere del termine.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del licenziamento atteso che il datore di lavoro aveva inoltrato la lettera di recesso entro il termine stabilito dal CCNL per la comunicazione del provvedimento.