La Corte di Cassazione, con sentenza n. 50 del 3 gennaio 2017, ha ribadito che la tempestività di una contestazione disciplinare deve essere valutata muovendo, non dall’epoca dell’astratta conoscibilità dell’infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne abbia acquisito in concreto piena conoscenza, a tal fine non potendosi considerare sufficienti meri sospetti.
Nel caso di specie, è stato ritenuto rispettato il criterio della tempestività della contestazione rispetto ai fatti oggetto della stessa, in ragione del tempo necessario alle complesse verifiche prodromiche all’avvio del procedimento disciplinare, avvenuto, nella specie, a distanza di quasi dodici mesi dalla condotta addebitata al lavoratore.