Nella sentenza n. 19553 del 13 settembre 2006, la Suprema Corte, in relazione ad un caso di licenziamento di un dipendente che utilizzava frequentemente le dotazioni informatiche aziendali per uso personale ed illecito (verifica dei soggetti protestati per conto di una società terza, cliente del proprio datore di lavoro) ha deciso che il licenziamento medesimo non poteva considerarsi illegittimo nonostante non fosse stata soddisfatta la richiesta del dipendente di essere ascoltato. Tale richiesta, infatti, sarebbe stata presentata tardivamente, dal momento che l’art. 7 della L. n. 300/1970 prevede, in tal senso, un termine perentorio di giorni 5 dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.