Con sentenza n. 14383 del 14 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che i ritardi eccessivi nella contestazione che impediscano o rendano al lavoratore più difficile difendersi non possono essere giustificati in relazione ai soli sistemi aziendali di verifica che, se troppo farraginosi e complessi, mostrano un’inadempienza organizzativa del datore di lavoro nell’apprestare verifiche sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali dei dipendenti e non consentono di esercitare il potere disciplinare nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Nel caso in esame, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto la tardività della contestazione e conseguentemente illegittimo il licenziamento intimato nei confronti del dipendente al quale erano state contestate le condotte relative a contradditorie ed errate richieste di rimborsi spese risalenti da due a dodici mesi precedenti la contestazione disciplinare, sostenendo che le note di rimborso venivano consegnate mese per mese e potevano pertanto essere facilmente e tempestivamente verificabili dal datore di lavoro.