Con sentenza n. 25078 del 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione Sez. Penale ha stabilito che vi è responsabilità dell’utilizzatore/datore di lavoro se il proprio dipendente, non correttamente formato, contribuisce a causare l’infortunio del lavoratore somministrato.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto sussistere un nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro, che non aveva osservato l’obbligo di formazione del proprio dipendente e l’infortunio verificatosi.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che il comportamento imprudente del lavoratore non era sufficiente ad interrompere tale nesso causale, dal momento che il datore di lavoro non aveva adempiuto all’obbligo di formazione dei propri dipendenti.
La sentenza ha, quindi, confermato le decisioni dei precedenti gradi di giudizio che avevano ritenuto l’amministratore unico e il lavoratore dipendente responsabili, in cooperazione colposa tra di loro, delle lesioni gravi riportate da un operaio somministrato, schiacciato dalla ruota del carrello elevatore condotto dal dipendente della società che era emerso non aver frequentato alcun corso obbligatorio riguardante la corretta conduzione di tali carrelli elevatori. Ad aggravare ulteriormente la condotta omissiva dell’amministratore unico era emersa anche l’assenza, nei locali aziendali, di cartelli o indicazioni circa il divieto di circolazione pedonale nei tratti percorsi da pericolosi macchinari in movimento.