La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 aprile 2016 n. 7975, ha affermato che, qualora un CCNL preveda che l’assegnazione alla categoria superiore diventi definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi, il relativo trattamento economico e il livello superiore devono essere riconosciuti allo spirare di tale termine semestrale. Ne consegue che qualora il superiore inquadramento derivi dalla diversa classificazione dell’ufficio cui il lavoratore è addetto, la data di verifica dei requisiti dell’ufficio costituisce unicamente il momento iniziale del periodo di riferimento ai fini dell’acquisizione del livello superiore.
Nel caso di specie, un lavoratore svolgente le mansioni di direttore di un ufficio, aveva adito il Tribunale del lavoro, rivendicando l’inquadramento al superiore livello, tenuto conto della nuova classificazione dell’ufficio da lui diretto, in base alla quale la figura del direttore corrispondeva al livello superiore rispetto a quello assegnatogli.