Con sentenza n. 24594 del 5 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della incidenza nel computo del TFR delle somme corrisposte ad un lavoratore per il periodo di lavoro svolto all’estero e ha ribadito il principio secondo il quale, ai fini dell’individuazione della natura di retribuzione e, quindi, rilevante ai fini del calcolo del TFR, ovvero di rimborso spese per una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero, è necessario avere riguardo ad indici sintomatici che permettano una valutazione di tale natura.
In particolare, secondo la Corte di legittimità, ai fini della attribuzione della natura retributiva rilevano: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta; b) l’assenza di giustificativi di spesa; c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa; d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa. Diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese sostenute nell’interesse dell’imprenditore, che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, è indice della natura non retributiva dell’emolumento, normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie e priva dei caratteri della continuità e della determinatezza.