Con sentenza del 5 maggio 2006 il Tribunale Civile di Firenze ha stabilito che, con riferimento alla responsabilità solidale del committente (o del subappaltatore) con l’esecutore dell’opera (appaltatore o subappaltatore) per il pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali dei dipendenti, così come prevista dall’art. 1676 c.c. e dall’art. 29 della cd. Legge Biagi, deve ritenersi legittima la clausola contrattuale con cui l’impresa committente subordina il pagamento alla subappaltatrice alla esibizione da parte di quest’ultima, a semplice richiesta, di tutta la documentazione comprovante l’assolvimento di obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.
Il Giudice territoriale ha inoltre precisato che, in caso di tale mancata esibizione, la richiesta di pagamento del corrispettivo dei lavori, avanzata in sede monitoria da parte della impresa subappaltatrice, va respinta per difetto di esigibilità del credito azionato.
Peraltro, giova rilevare che il principio suesposto dal Tribunale fiorentino a tutt’oggi è recepito all’art. 35, comma 32, del D.L. 223 del 4 luglio 2006.