Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla sospensione dell’obbligo di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in situazione di crisi aziendale che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza Covid–19.
In particolare, tale sospensione trova la sua disciplina giuridica negli artt. 3, comma 5, della L. 68/1999 e 4 del D.P.R. n. 333/2000 e ss., riconosciuta in favore delle imprese che si trovino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali che determinano il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Il Ministero, in questo momento di crisi economica dovuto alla emergenza Covid-19, ha chiarito come il ricorso alla suddetta sospensione riguardi anche le ipotesi di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) cassa integrazione in deroga, fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale con la causale “emergenza COVID-19”.
L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione o all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga, o alla quantità di orario ridotto in proporzione.