Sopravvenuta impossibilità della reintegrazione ed indennità sostitutiva

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 aprile 2019 n. 10721, ha statuito che, in caso di dichiarazione di illegittimità del licenziamento (nella specie intimato per superamento del periodo di comporto) e sopravvenuta impossibilità dell’obbligazione di reintegrazione del lavoratore per causa estranea al datore di lavoro, viene conseguentemente escluso anche il diritto di opzione all’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità di retribuzione, previsto dall’art. 18, quinto comma, L. 300/1970.
Nel caso di specie, a seguito dell’impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore, il giudice di primo grado aveva condannato il datore di lavoro a pagare l’indennità sostitutiva della reintegra. In sede di gravame, il datore di lavoro aveva eccepito la non debenza della citata indennità, stante il pensionamento del lavoratore avvenuto in data antecedente a quella di emanazione della sentenza di primo grado.