La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 aprile 2006 n. 9888, ha deciso che, qualora un imprenditore intenda sopprimere in applicazione del criterio tecnico-produttivo un reparto della propria azienda, “non potrà limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori sono idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti”. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di merito in cui era stata dichiarata la illegittimità della condotta aziendale di licenziare tutti quei lavoratori addetti ad un reparto soppresso, malgrado avessero “una professionalità capace di fare svolgere ad essi pure i compiti assolti da colleghi, adibiti ad altri reparti”.