La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10023 del 10 aprile 2019, ha statuito che la soppressione della posizione lavorativa può giustificare il licenziamento del dipendente ma non, in alternativa, la privazione totale delle mansioni.
Nel caso in esame una società, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un proprio dipendente, conseguente alla soppressione della sua posizione lavorativa, aveva totalmente privato per diverso tempo lo stesso nella specie, un giornalista addetto all’ufficio stampa, delle sue mansioni, pregiudicando, così, la sua professionalità.
Secondo la Suprema Corte, la soppressione del posto di lavoro avrebbe solo consentito il licenziamento o, in alternativa, al fine di preservare l’occupazione, l’attribuzione al lavoratore, con il suo consenso, di mansioni inferiori.