Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 534 del 18 ottobre 2016, ha affermato che il termine di impugnazione di una pluralità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato decorre dalla scadenza dell’ultimo di essi, non potendosi pretendere dal lavoratore l’esercizio di un’azione in assenza di un interesse attuale e l’esporsi a ripercussioni negative da parte datoriale.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva prestato la propria opera in favore della società utilizzatrice sulla base di un gran numero di contratti di somministrazione a tempo determinato (anche prorogati), in un arco di oltre otto anni, impugnati dal lavoratore dopo la cessazione dell’ultimo. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di decadenza per mancata impugnazione dei singoli contratti nel termine di 60 giorni dalle loro singole scadenze, in particolare, ritenendo che l’ultima serie di rapporti, succedutisi con brevi intervalli temporali, avesse impedito il maturare delle decadenze, che vanno considerate posticipate all’ultimo contratto della serie.