Con sentenza n. 22861 del 21 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che, il fatto che nella normativa italiana non sia prevista alcuna disposizione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente di tale tipologia di lavoro, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea (Direttiva CE 2008/104).
Ne consegue che, nel caso concreto, il Giudice nazionale, pur a fronte dell’intervenuta decadenza dall’impugnativa del singolo contratto, è tenuto a verificare se il reiterato invio in missione del lavoratore presso la stessa impresa abbia oltrepassato il limite ragionevole di durata affinché la missione stessa possa considerarsi “temporanea”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata stabilendo che i Giudici di merito, essendosi limitati a constatare la decadenza dall’impugnativa dei singoli contratti di somministrazione conclusi tra febbraio 2008 e gennaio 2016, non avevano in alcun modo verificato l’eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince il carattere strumentalmente temporaneo del ricorso alla somministrazione pur in assenza di limiti legislativamente previsti.