L’INPS con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta indicazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare all’atto della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 153 ed in particolare sulla computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo ai fini, sia del riconoscimento del diritto all’ANF, che della determinazione della relativa misura.
L’Istituto previdenziale ha infatti chiarito che sia l’assegno di natalità che il premio nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988, non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.