Con sentenza n. 18727 del 5 maggio 2016, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha affermato che commette il reato di estorsione il datore di lavoro che fa sottoscrivere un contratto ad orario parziale (con una utilizzazione continua dei lavoratori con orario superiore), con minacce in caso di rifiuto, con la costrizione a firmare dimissioni “in bianco” ed a dichiarare il falso a fronte di una visita ispettiva. Nel caso di specie, il gestore di un bar, nella sua qualità di datore di lavoro e con abuso di tale qualità, mediante minaccia di licenziamento, avevo costretto tre dipendenti, dapprima, ad accettare le condizioni lavorative loro imposte, attraverso la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale e contestuale firma di una lettera di dimissioni “in bianco”, successivamente, a svolgere di fatto attività lavorativa quotidiana ed a tempo pieno e a non fruire delle ferie, costringendoli così ad accettare un corrispettivo inferiore a quello che avrebbe dovuto essere loro erogato.