Sicurezza sul lavoro e obblighi in caso di subappalto dell’opera

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 37229 dell’8 settembre 2016, in tema di prevenzione degli infortuni ha ribadito che l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione di opere, non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, anche se il subappalto abbia ad oggetto la totalità dei lavori ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una ingerenza continua sulla prosecuzione dei lavori.

Ai fini della configurabilità di una responsabilità per la sicurezza sul lavoro in capo all’appaltatore, dunque, è opportuno che venga accertata l’eventuale continua e costante ingerenza da parte dell’appaltatore sull’esecuzione dei lavori appaltati ad altri.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità non ha ritenuto idonee a provare l’ingerenza nei confronti del subappaltatore, sia la mera presenza dell’appaltatore in occasione degli accessi ispettivi, che la presenza di un socio dell’impresa appaltante preposto al  cantiere.