L’INPS, con circolare n. 87 del 18 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al contratto di apprendistato ed in particolar modo al regime contributivo applicabile alle assunzioni ed alle condizioni per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2020, poi prorogato dal cd. Decreto Ristori (art. 15-bis, comma 12, D.L. 137/2020).
In particolare, la L. 160/2019 ha disposto uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 (apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
Lo sgravio contributivo è applicabile per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il suddetto esonero trova quindi applicazione per quei datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove e per le assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della L. 160/2019) o tra i 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020.
L’Istituto Previdenziale, ha altresì, chiarito che, ai fini della fruizione dello sgravio, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello e, conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro superi il predetto limite dimensionale.