L’INPS, con circolare n. 133 del 7 novembre 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.
La suddetta disposizione prevede, per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate.
L’Istituto previdenziale ha infine ricordato che lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.