L’INPS, con circolare n. 98 del 26 settembre 2018, ha fornito alcune istruzioni operative in ordine alla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del D.L. 510/96, convertito con L. 608/96 a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2017.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che, ai fini dell’ammissione allo sgravio, a differenza della precedente disciplina, non è più necessaria l’individuazione nel contratto di solidarietà di strumenti finalizzati ad indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione di orario di lavoro. Inoltre viene ora prevista la possibilità di indicare, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, l’importo di riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura del beneficio.
Nella circolare, viene, altresì, precisato che lo sgravio contributivo è riconosciuto per la durata della solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.