L’INPS con circolare n. 91 del 3 settembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal Decreto Interministeriale del 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali (anche in recepimento di contratti territoriali) contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori. Lo sgravio contributivo spetta con riferimento ai contratti collettivi aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
L’Istituto precisa che i datori di lavoro dovranno inoltrare in via telematica apposita domanda all’INPS entro e non oltre il 15 settembre 2018 e che l’ammissione al beneficio avverrà a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
Viene altresì chiarito che lo sgravio contributivo è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal Decreto Interministeriale. Per tale ragione, non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro cui sia stata riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.