L’INPS con circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017, in favore dei datori di lavoro privati per contratti collettivi aziendali stipulati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 agosto 2018 che prevedano istituti specifici volti a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
Gli istituti di conciliazione devono essere minimo due tra quelli indicati nell’art. 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento di genitorialità o nell’aria di intervento di flessibilità organizzativa.
L’Istituto ha precisato, infine, che è necessario che il contratto collettivo aziendale sia depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 151/2015.