A fronte di un interpello formulato dalla Legacoop Lazio, il Ministero del Lavoro, lo scorso 28 novembre ha puntualizzato che “per i soci lavoratori di cooperativa, compresi quelli rientranti nella speciale disciplina dettata dal D.P.R. n. 602/1970, che stipulano un ulteriore rapporto di lavoro di natura subordinata, possono essere applicate le agevolazioni contributive – ndr.: tra cui, quelle ex art. 8, co. 9, L. n. 407/1990 che determinano uno sgravio contributivo del 50% per trentasei mesi a fronte dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato – previste per la generalità dei lavoratori subordinati, a condizione che siano compatibili con lo status di soci”.
Tale compatibilità, peraltro, era stata confermata a seguito dell’emanazione della L. n. 142/2001, con cui è stato stabilito che l’attività lavorativa dei soci di cooperativa può essere svolta in maniera subordinata, autonoma o in qualsiasi forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale.