Con ordinanza numero 3182 del 4 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha statuito che se il datore di lavoro non comunica all’Ispettorato del lavoro il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, decade dagli sgravi contributivi. Nel caso in esame la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’INPS che aveva revocato gli sgravi contributivi ad un’azienda per omessa comunicazione del responsabile, ha precisato che quest’ultimo ha una funzione di garanzia sull’osservanza di prescrizioni tecniche o di cautela indicate dalla normativa antinfortunistica, e dunque il legislatore può legittimamente subordinare il godimento dei benefici alla piena osservanza delle norme che, nella specie, non sono state rispettate.