Con ordinanza n. 7977 del 21 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha sancito che, a fronte di una sentenza dichiarativa dell’insussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2112 c.c. per il trasferimento d’azienda, nonché della messa in mora del lavoratore nei confronti del datore cedente, con la quale gli abbia intimato di ricevere la prestazione lavorativa, vi è l’obbligo dell’impresa cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che la mera tutela risarcitoria diminuirebbe l’efficacia dei rimedi apprestati dall’ordinamento a favore del lavoratore, al quale spetta, quindi, la retribuzione da parte del datore cedente, oltre a quella dovuta dal datore non più da considerare legittimo cessionario, nei confronti del quale ha svolto una prestazione equiparabile a quella resa in favore di qualsiasi altro soggetto terzo, instaurando un rapporto di lavoro di fatto.