La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12551 del 22 maggio 2018, in tema di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav., ha ribadito che, nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il datore di lavoro, per limitarne le conseguenze dannose, può utilizzare il personale in servizio anche assegnando mansioni inferiori, purché queste siano “marginali” e funzionalmente “accessorie e complementari” a quelle proprie della posizione dei lavoratori.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha confermato la condotta antisindacale tenuta dal datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, aveva adibito del personale con qualifica di quadro nella guida e scorta dei treni, in quanto tali mansioni non erano da considerarsi né accessorie o complementari, né marginali, avendo fatto così ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero.